Convenzione
Art. 47
35 / 56In vigore dal 14 mag 1975
1. Le spese per l'estradizione sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale sono state effettuate.
2. Le spese di transito sono a carico della Parte contraente richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-47