ConvenzioneSez. quarta

Art. 66

Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione

In vigore dal 15 mag 1974
. Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui è stata sollevata l'obiezione, non sarà stato possibile giungere ad una soluzione in base al paragrafo 3 dell', verranno applicate le seguenti procedure: a) ogni parte di una controversia che riguardi la applicazione o l'interpretazione degli o 64 può, qualora ne faccia richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato; b) ogni parte di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente convenzione, può porre in atto la procedura indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo, una richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-66

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Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione (Art. 66 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo