ConvenzioneSez. terza

Art. 61

Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione

In vigore dal 15 mag 1974
. Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione 1. Una parte può invocare l'impossibilità di dare esecuzione ad un trattato come motivo per porvi fine o per ritirarsene qualora tale impossibilità risulti dalla sparizione o dalla definitiva distruzione di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato in questione. Quando l'impossibilità è temporanea essa può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del trattato. 2. L'impossibilità di dare esecuzione ad un trattato non può essere invocata da una parte come motivo per porre fine al trattato, per ritirarsene o per sospenderne l'applicazione se tale impossibilità deriva da una violazione commessa dalla parte che la invoca, sia di un obbligo del trattato che di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte del trattato stesso.
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Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione (Art. 61 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo