Convenzione›Sez. terza
Art. 56
Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro.
In vigore dal 15 mag 1974
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Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro.
1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda la possibilità di un ritiro o di una denuncia non può essere oggetto di di denuncia o di ritiro, a meno che:
a) non sia accertato che era nell'intenzione delle parti di
accettare la possibilità di una denuncia o di un ritiro; o
b) il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere dedotto dalla natura del trattato.
2. Una parte deve notificare con almeno dodici mesi di anticipo la propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsi da esso in base alle disposizioni del paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-56