Convenzione›Sez. seconda
Art. 51
Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato
In vigore dal 15 mag 1974
.
Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato
Il consenso espresso da uno Stato ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto con la violenza esercitata sul suo rappresentante a mezzo di atti o minacce contro di lui dirette, è privo di ogni effetto giuridico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-51