ConvenzioneSez. seconda

Art. 50

Corruzione del rappresentante di uno Stato

In vigore dal 15 mag 1974
. Corruzione del rappresentante di uno Stato Ove l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stata ottenuta mediante la corruzione del suo rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, lo Stato può invocare detta corruzione come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-50

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Corruzione del rappresentante di uno Stato (Art. 50 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo