Convenzione›Sez. seconda
Art. 50
Corruzione del rappresentante di uno Stato
In vigore dal 15 mag 1974
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Corruzione del rappresentante di uno Stato
Ove l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stata ottenuta mediante la corruzione del suo rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, lo Stato può invocare detta corruzione come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-50