Convenzione›Parte V
Art. 45
Perdita del diritto di invocare un motivo di nullità di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione
In vigore dal 15 mag 1974
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Perdita del diritto di invocare un motivo di nullità di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione
Uno Stato non può più invocare un motivo di nullità di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione in base agli articoli da 46 a 50 od agli se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, tale Stato:
a) abbia esplicitamente accettato di considerare che il trattato sia o valido, o in vigore, od ancora applicabile; o
b) debba, a motivo della propria condotta, essere considerato come avente accettato, a seconda del caso, la validità del trattato o il suo mantenimento in vigore o in applicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-45