ConvenzioneParte V

Art. 43

Obblighi imposti dal diritto internazionale indipendentemente dai trattati

In vigore dal 15 mag 1974
. Obblighi imposti dal diritto internazionale indipendentemente dai trattati La nullità, l'estinzione o la denuncia di un trattato, il ritiro di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del trattato, quando siano dovute all'applicazione della presente convenzione od alle disposizioni del trattato, non pregiudicano in alcun modo il dovere di uno Stato di adempiere ogni obbligo che sia enunciato nel trattato, al quale sia soggetto in base al diritto internazionale indipendentemente dal trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-43

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Obblighi imposti dal diritto internazionale indipendentemente dai trattati (Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo