Convenzione›Parte IV
Art. 39
Norma generale relativa all'emendamento dei trattati
In vigore dal 15 mag 1974
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Norma generale relativa all'emendamento dei trattati
Un trattato può essere emendato di comune intesa fra le parti.
Salvo che nella misura in cui il trattato disponga altrimenti, vengono applicate a tale accordo le norme enunciate nella parte II.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-39