Convenzione›Parte V
Art. 42
Validità e mantenimento in vigore dei trattati
In vigore dal 15 mag 1974
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Validità e mantenimento in vigore dei trattati
1. La validità di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato non può essere contestata che in applicazione della presente convenzione.
2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di una parte non possono aver luogo che in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-42