Art. 42 · Validità e mantenimento in vigore dei trattati
ConvenzioneParte V

Art. 42

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Validità e mantenimento in vigore dei trattati

In vigore dal 15 mag 1974
. Validità e mantenimento in vigore dei trattati 1. La validità di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato non può essere contestata che in applicazione della presente convenzione. 2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di una parte non possono aver luogo che in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-42