ConvenzioneParte IV

Art. 41

Accordi aventi lo scopo di modificare dei trattati multilaterali soltanto nei rapporti fra alcune delle parti

In vigore dal 15 mag 1974
. Accordi aventi lo scopo di modificare dei trattati multilaterali soltanto nei rapporti fra alcune delle parti 1. Due o più parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente lo scopo di modificare il trattato soltanto nei loro reciproci rapporti: a) se la possibilità di una tale modifica è prevista dal trattato; o b) se la modifica in questione non è vietata dal trattato, a condizione che essa: i) non pregiudichi in alcun modo per le altre parti il godimento dei diritti derivanti dal trattato nè l'adempimento dei loro obblighi; e ii) non verta su di una disposizione dalla quale non si possa derogare senza che vi sia una incompatibilità con effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato. 2. A meno che, nel caso previsto dal comma a) del paragrafo 1, il trattato non preveda altrimenti, le parti in questione devono notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche che quest'ultimo reca al trattato.
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Accordi aventi lo scopo di modificare dei trattati multilaterali soltanto nei rapporti fra alcune delle parti (Art. 41 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo