ConvenzioneSez. quarta

Art. 35

Trattati che prevedono degli obblighi per gli Stati terzi

In vigore dal 15 mag 1974
. Trattati che prevedono degli obblighi per gli Stati terzi Da una disposizione di un trattato nasce un obbligo per uno Stato terzo quando le parti del trattato stesso intendano con quelle disposizioni creare tale obbligo e quando lo Stato terzo accetti esplicitamente per iscritto tale obbligo.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-35

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Trattati che prevedono degli obblighi per gli Stati terzi (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo