ConvenzioneSez. terza

Art. 33

Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue

In vigore dal 15 mag 1974
. Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue 1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo. 2. La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato, non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto. 3. Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. 4. Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione.
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Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue (Art. 33 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo