Art. 56 · Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro.
ConvenzioneSez. terza

Art. 56

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Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro.

In vigore dal 15 mag 1974
. Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro. 1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda la possibilità di un ritiro o di una denuncia non può essere oggetto di di denuncia o di ritiro, a meno che: a) non sia accertato che era nell'intenzione delle parti di accettare la possibilità di una denuncia o di un ritiro; o b) il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere dedotto dalla natura del trattato. 2. Una parte deve notificare con almeno dodici mesi di anticipo la propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsi da esso in base alle disposizioni del paragrafo 1.
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