Convenzione›Sez. terza
Art. 57
Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti.
In vigore dal 15 mag 1974
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Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti.
L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte può essere sospesa:
a) conformemente alle disposizioni del trattato; o,
b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-57