ConvenzioneSez. terza

Art. 57

Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti.

In vigore dal 15 mag 1974
. Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti. L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte può essere sospesa: a) conformemente alle disposizioni del trattato; o, b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-57

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Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti. (Art. 57 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo