Convenzione›Sez. terza
Art. 63
Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari
In vigore dal 15 mag 1974
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Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari
La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di un trattato non influenza i rapporti giuridici stabiliti tra di esse in base al trattato, se non nella misura in cui l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari è indispensabile all'applicazione del trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-63