ConvenzioneSez. terza

Art. 63

Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari

In vigore dal 15 mag 1974
. Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di un trattato non influenza i rapporti giuridici stabiliti tra di esse in base al trattato, se non nella misura in cui l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari è indispensabile all'applicazione del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo