ConvenzioneSez. quarta

Art. 67

Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullità di un trattato, di porvi termine, di effettuarne il ritiro o di sospenderne l'applicazione.

In vigore dal 15 mag 1974
. Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullità di un trattato, di porvi termine, di effettuarne il ritiro o di sospenderne l'applicazione. 1. La notifica prevista al paragrafo 1 dell' deve essere fatta per iscritto. 2. Qualsiasi atto che dichiari la nullità di un trattato, vi ponga termine o attui il ritiro o la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell', deve essere redatto in uno strumento comunicato alle altre parti. Se lo strumento non è firmato dal Capo dello Stato, dal Capo del Governo o dal Ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la comunicazione può essere invitato ad esibire i suoi pieni poteri.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-67

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