Convenzione›Sez. quinta
Art. 72
Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato
In vigore dal 15 mag 1974
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Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato
A meno che il trattato non preveda altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle proprie disposizioni o in conformità della presente convenzione:
a) libera le parti fra le quali è sospesa l'applicazione del trattato dall'obbligo di darvi esecuzione nei loro reciproci rapporti durante il periodo di sospensione:
b) non pregiudica altrimenti i rapporti giuridici stabiliti dal trattato fra le parti.
2. Durante il periodo di sospensione, le parti devono astenersi da qualsiasi azione che tenda ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-72