Convenzione›Parte VII
Art. 76
Depositari dei trattati
In vigore dal 15 mag 1974
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Depositari dei trattati
1. La designazione del depositario di un trattato può essere fatta dagli Stati che hanno preso parte ai negoziati, sia nel trattato stesso, che in qualsiasi altro modo. Il depositario può essere uno o diversi Stati, una organizzazione internazionale o il funzionario amministrativo più elevato in grado dell'organizzazione stessa.
2. Le funzioni del depositario di un trattato hanno carattere internazionale ed il depositario deve essere imparziale nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, il fatto che un trattato non sia entrato in vigore tra alcune delle parti o che vi sia stata divergenza tra uno Stato ed il depositario circa l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su tale obbligo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-76