Convenzione›Parte VII
Art. 78
Notifiche e comunicazioni
In vigore dal 15 mag 1974
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Notifiche e comunicazioni
Salvo nel caso in cui il trattato o la presente convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che deve essere fatta da uno Stato in base alla presente convenzione:
a) viene trasmessa, ove non esista il depositario, direttamente agli Stati ai quali è destinata o, se esiste un depositario, a quest'ultimo;
b) non si ritiene che sia stata fatta dallo Stato in questione che a partire dal momento del suo ricevimento da parte dello Stato al quale è stata trasmessa o, se del caso, da parte del depositario;
c) se viene trasmessa ad un depositario, non viene considerata come ricevuta dallo Stato al quale è destinata che a partire dal momento in cui tale Stato avrà ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma a) del paragrafo 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-78