Convenzione›Parte VII
Art. 80
Registrazione e pubblicazione dei trattati
In vigore dal 15 mag 1974
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Registrazione e pubblicazione dei trattati
1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati vengono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché siano, a seconda dei casi, registrati, classificati o iscritti ali repertorio, nonché pubblicati.
2. La designazione di un depositario autorizza quest'ultimo a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-80