ConvenzioneParte VII

Art. 80

Registrazione e pubblicazione dei trattati

In vigore dal 15 mag 1974
. Registrazione e pubblicazione dei trattati 1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati vengono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché siano, a seconda dei casi, registrati, classificati o iscritti ali repertorio, nonché pubblicati. 2. La designazione di un depositario autorizza quest'ultimo a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-80

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Registrazione e pubblicazione dei trattati (Art. 80 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo