ConvenzioneParte VIII

Art. 84

Entrata in vigore

In vigore dal 15 mag 1974
. Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratificherà la convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di dello Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-84

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Entrata in vigore (Art. 84 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo