Convenzione›Parte VIII
Art. 84
Entrata in vigore
In vigore dal 15 mag 1974
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Entrata in vigore
1. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di dello Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-84