Art. 84 · Entrata in vigore
ConvenzioneParte VIII

Art. 84

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Entrata in vigore

In vigore dal 15 mag 1974
. Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratificherà la convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di dello Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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