ConvenzioneParte VIII

Art. 85

Testi autentici

In vigore dal 15 mag 1974
. Testi autentici L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Vienna, il ventitre maggio millenovecentosessantanove.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-85

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