Convenzione›Parte VIII
Art. 85
Testi autentici
In vigore dal 15 mag 1974
.
Testi autentici
L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Vienna, il ventitre maggio millenovecentosessantanove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-85