Art. 80 · Registrazione e pubblicazione dei trattati
ConvenzioneParte VII

Art. 80

80 / 85

Registrazione e pubblicazione dei trattati

In vigore dal 15 mag 1974
. Registrazione e pubblicazione dei trattati 1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati vengono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché siano, a seconda dei casi, registrati, classificati o iscritti ali repertorio, nonché pubblicati. 2. La designazione di un depositario autorizza quest'ultimo a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-80