Art. 78 · Notifiche e comunicazioni
ConvenzioneParte VII

Art. 78

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Notifiche e comunicazioni

In vigore dal 15 mag 1974
. Notifiche e comunicazioni Salvo nel caso in cui il trattato o la presente convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che deve essere fatta da uno Stato in base alla presente convenzione: a) viene trasmessa, ove non esista il depositario, direttamente agli Stati ai quali è destinata o, se esiste un depositario, a quest'ultimo; b) non si ritiene che sia stata fatta dallo Stato in questione che a partire dal momento del suo ricevimento da parte dello Stato al quale è stata trasmessa o, se del caso, da parte del depositario; c) se viene trasmessa ad un depositario, non viene considerata come ricevuta dallo Stato al quale è destinata che a partire dal momento in cui tale Stato avrà ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma a) del paragrafo 1 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-78