Convenzione›Sez. quinta
Art. 71
Conseguenze della nullità di un trattato in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.
In vigore dal 15 mag 1974
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Conseguenze della nullità di un trattato in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.
1. Nel caso di un trattato che sia nullo in base all', le parti sono tenute:
a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale.
2. Nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all', la cessazione della validità di un trattato:
a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato;
b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità: tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-71