Convenzione›Sez. quinta
Art. 69
Conseguenze della nullità di un trattato
In vigore dal 15 mag 1974
.
Conseguenze della nullità di un trattato
1. Un trattato la cui nullità sia stata accertata in base alla presente convenzione è nullo. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno valore giuridico.
2. Qualora, tuttavia, degli atti siano stati compiuti in base ad un tale trattato:
a) qualsiasi parte può chiedere ad ogni altra parte di accertare, per quanto possibile, la situazione che sarebbe esistita nelle loro reciproche relazioni se tali atti non fossero stati compiuti;
b) gli atti compiuti in buona fede prima che venisse invocata la nullità non sono resi illeciti per il solo fatto della nullità del trattato.
3. Nei casi di cui agli o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte cui è: imputabile il dolo, l'atto di corruzione o la violenza.
4. Nei casi in cui il consenso di un particolare Stato ad essere vincolato da un trattato multilaterale sia infirmato, le norme precedenti si applicano nelle relazioni fra il detto Stato e le parti del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-69