ConvenzioneSez. quinta

Art. 69

Conseguenze della nullità di un trattato

In vigore dal 15 mag 1974
. Conseguenze della nullità di un trattato 1. Un trattato la cui nullità sia stata accertata in base alla presente convenzione è nullo. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno valore giuridico. 2. Qualora, tuttavia, degli atti siano stati compiuti in base ad un tale trattato: a) qualsiasi parte può chiedere ad ogni altra parte di accertare, per quanto possibile, la situazione che sarebbe esistita nelle loro reciproche relazioni se tali atti non fossero stati compiuti; b) gli atti compiuti in buona fede prima che venisse invocata la nullità non sono resi illeciti per il solo fatto della nullità del trattato. 3. Nei casi di cui agli o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte cui è: imputabile il dolo, l'atto di corruzione o la violenza. 4. Nei casi in cui il consenso di un particolare Stato ad essere vincolato da un trattato multilaterale sia infirmato, le norme precedenti si applicano nelle relazioni fra il detto Stato e le parti del trattato.
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Conseguenze della nullità di un trattato (Art. 69 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo