Convenzione›Sez. quarta
Art. 68
Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti negli articoli 65 e 67
In vigore dal 15 mag 1974
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Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti negli
Le notifiche o gli strumenti previsti negli possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto effetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-68