ConvenzioneSez. quarta

Art. 68

Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti negli articoli 65 e 67

In vigore dal 15 mag 1974
. Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti negli Le notifiche o gli strumenti previsti negli possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto effetto.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-68

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