Convenzione›Sez. quarta
Art. 66
59 / 85Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione
In vigore dal 15 mag 1974
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Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione
Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui è stata sollevata l'obiezione, non sarà stato possibile giungere ad una soluzione in base al paragrafo 3 dell', verranno applicate le seguenti procedure:
a) ogni parte di una controversia che riguardi la applicazione o l'interpretazione degli o 64 può, qualora ne faccia richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato;
b) ogni parte di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente convenzione, può porre in atto la procedura indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo, una richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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