Art. 7
LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15
In vigore dal 3 mar 1991
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all', mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi società controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche
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La concessione è accordata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, in modo che risulti assicurato il preminente interesse pubblico.
Nella convenzione dovrà altresì essere stabilito che venga in ogni caso garantito il diritto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di decidere sull'acquisto degli edifici nelle località in cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili da acquistare.
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