Art. 5

LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

In vigore dal 8 mar 1974
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e le somme somministrate dal Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno versate annualmente in un conto corrente fruttifero, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alle occorrenze per l'esecuzione della costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-01-23;15#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo