Art. 4

LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

In vigore dal 8 mar 1974
Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per la somministrazione delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge, saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Negli stati di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.
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