Art. 6

LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

In vigore dal 8 mar 1974
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, da effettuarsi in non più di trentacinque anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione, nonchè quello relativo ai prestiti contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione. Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno inscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di ammortamento nonchè per il rimborso delle spese sostenute dagli enti mutuanti per l'emissione e la gestione dei prestiti.
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