Art. 8

LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

In vigore dal 3 mar 1991
COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43 . COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43 . Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e ad esse è attribuito carattere di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti di legge. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-01-23;15#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo