Art. 8
LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15
In vigore dal 3 mar 1991
COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43
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COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43
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Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e ad esse è attribuito carattere di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti di legge.
COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43
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