Art. 9

LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

In vigore dal 8 mar 1974
Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai fini della realizzazione del programma di costituzioni di cui all', il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ad assumere con contratto di diritto privato, per un periodo non superiore a tre anni, laureati in ingegneria civile - sezione edile, muniti del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione o del certificato di abilitazione provvisorio, entro il limite massimo di 25 unità. Al personale assunto ai sensi del precedente comma compete uno stipendio annuo lordo di lire 3.600.000, la tredicesima mensilità, nonchè, per ogni mese di servizio prestato, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio. Il premio di fine servizio viene corrisposto al momento della cessazione dal servizio. Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al personale di cui al primo comma è mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un mese nell'anno; durante il periodo di assenza viene corrisposto il trattamento economico normale. Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'INAM ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi. Il personale stesso può essere licenziato anche prima della scadenza del rapporto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa o per gravi motivi disciplinari. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 22 milioni per l'anno 1973 e in lire 132 milioni per l'anno 1974, si fa fronte: nell'esercizio 1973, con le disponibilità del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; nell'esercizio 1974, per lire 50 milioni mediante l'utilizzazione dei fondi disponibili sul capitolo 116 e per lire 82 milioni mediante riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 101 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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