Art. 3

LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15

In vigore dal 8 mar 1974
Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il predetto ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Le obbligazioni di cui al precedente primo comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' della legge 27 luglio 1962, n. 1228.
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