Art. 2
LEGGE 23 gennaio 1974, n. 15
In vigore dal 8 mar 1974
Per il finanziamento del programma di cui al precedente articolo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni fino allo ammontare della predetta somma di lire 150 miliardi.
Tali anticipazioni saranno somministrate nelle seguenti misure:
anno finanziario 1973: 15 miliardi;
anno finanziario 1974: 30 miliardi;
anno finanziario 1975: 45 miliardi;
anno finanziario 1976: 30 miliardi;
anno finanziario 1977: 30 miliardi.
Storico versioni
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