Convenzione
Art. 8
Navigazione marittima e aerea
In vigore dal 10 apr 1974
Navigazione marittima e aerea
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, detta sede è considerata come situata nello Stato contraente dove si trova il porto di attracco (home harbour) della nave stessa o, in mancanza, nello Stato contraente di cui è residente l'impresa di navigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-8