Convenzione

Art. 6

Redditi immobiliari

In vigore dal 10 apr 1974
Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi. 4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-6

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