Convenzione

Art. 11

Interessi

In vigore dal 10 apr 1974
Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato. 2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché tutti gli altri redditi assimilati a redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. 3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 4. Se in base alla legislazione finlandese gli interessi fluenti dalla Finlandia in Italia non sono assoggettati ad imposta in Finlandia, l'Italia non applicherà la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad una persona fisica residente della Finlandia. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il precedente paragrafo 1.
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