Convenzione
Art. 13
Maggiori realizzi in capitale
In vigore dal 10 apr 1974
Maggiori realizzi in capitale
1. I maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione dei beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell', sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I maggiori realizzi in capitale ottenuti dall'alienazione di beni mobili sono tassabili nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente. In questi casi i maggiori realizzi in capitale sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli , e questo reddito è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell', del paragrafo 1 dell' o del paragrafo 3 dell'.
In tali casi i maggiori realizzi in capitale saranno tassati nello Stato contraente dove è tassabile il corrispondente reddito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-13