Convenzione
Art. 12
Canoni royalties
In vigore dal 10 apr 1974
Canoni (royalties)
1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso dei diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche o per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
4. Qualora in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-12