Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 10 apr 1974
Definizioni generali
1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano la Repubblica finlandese oppure la Repubblica italiana come il contesto richiede;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altro ente collettivo (aventi o no la personalità giuridica);
c) il termine "società" designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e"impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) l'espressione "autorità competente" designa:
1) per quanto concerne la Finlandia il Ministero delle finanze;
2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze;
2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-3