Convenzione

Art. 5

Stabile organizzazione

In vigore dal 10 apr 1974
Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente convenzione l'espressione, "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende principalmente: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di una altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. 4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e lo permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-5

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