Convenzione
Art. 4
Domicilio fiscale
In vigore dal 10 apr 1974
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente convenzione il termine "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.
2. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali);
b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o essa non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona che non sia configurabile quale persona fisica, è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-4