Convenzione
Art. 26
Scambio di informazioni
In vigore dal 10 apr 1974
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli. Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla convenzione. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorità incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giudiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente convenzione.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
b) fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
c) trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-26