Art. 2
In vigore dal 10 apr 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed allo scambio di note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-rd-2