Convenzione
Art. 28
Entrata in vigore
In vigore dal 10 apr 1974
Entrata in vigore
1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Helsinki non appena possibile.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) In Italia:
- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a partire dal primo gennaio 1966;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1966.
b) In Finlandia:
- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a partire dal primo gennaio 1966, o durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso nel corso o dopo l'anno solare 1966;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1966, od alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso nel corso o dopo l'anno solare 1966.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-28